Pubblicata il:12 Mar 2019
Il 5 dicembre 2019 scadono i termini per il rinnovo del bollino energetico, obbligatorio ogni 4 anni per le imprese che il D.lgs. 102 del 4 Luglio 2014, con cui l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica definisce i soggetti obbligati:
Per grandi imprese, secondo Chiarimenti MISE – Novembre 2016, si intende le organizzazioni le cui condizioni da soddisfare sono:
Condizioni verificate nei due anni precedenti.
La nuova definizione di impresa energivora vuole che sia considerato non solo il consumo assoluto dei vettori energetici, ma anche l’incidenza del costo dell’energia sul proprio volume complessivo d’affari.
Condizione verificata l’anno precedente.
Sono escluse dall’obbligo diagnosi energetica ogni 4 anni ma non di inviarla all’ENEA, le imprese con sistema di gestione volontario EMAS, ISO 50001 o ISO 14001, comprendente una diagnosi energetica conforme ai requisiti dell’Allegato 2 del D.lgs. 102/2014.
Le imprese obbligate che non effettuano la diagnosi energetica sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.
La sanzione non esime dall’effettuazione della diagnosi.
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