Le verifiche sono condotte secondo le Direttive comunitarie di prodotto applicabili e/o la legislazione di riferimento per la sicurezza delle attrezzature di lavoro se ante CE.
L’Art. 70 del D.Lgs. 81/2008 prescrive che il datore di lavoro metta a disposizione dei propri lavoratori macchine e/o impianti conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
L’Art. 71 del D.Lgs. 81/2008 prescrive invece che il datore di lavoro aggiorni le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza.
LE PROVE
PROVE ON-SITE
I macchinari e più in generale le attrezzature di lavoro devono essere sottoposte a verifiche periodiche ai sensi del D. Lgs. 81/08. Per alcune di queste sono previsti controlli con modalità e intervalli specifici (Allegato VII del D. Lgs. 81/08 e D.M. 11 aprile 2011) per altri occorre basarsi sulle prassi di buona tecnica e sulle istruzioni che accompagnano i macchinari stessi.
In particolare, per le macchine recanti accessori di sollevamento, esclusi dai controlli previsti nell’art. 71 del D. Lgs. 81/08, sono previsti controlli periodici trimestrali salvo diversa indicazione dei relativi fabbricanti.
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza di cui all’Allegato V.
ECO dispone di tecnici qualificati e specializzati in grado di eseguire controlli periodici e controlli approfonditi sui macchinari nuovi o già in servizio e può predisporre relazioni e perizie, anche asseverate per le società di leasing, per dimostrare la conformità alle direttive di prodotto applicabili e all’Allegato V in ottemperanza dell’art. 72 di cui al D. Lgs. 81/08.
Le verifiche condotte da ECO Certificazioni sono eseguite secondo le Direttive comunitarie di prodotto applicabili o la legislazione di riferimento per la sicurezza delle attrezzature di lavoro se ante CE.
L’Art. 70 del D.Lgs. 81/2008 prescrive che il datore di lavoro DdL metta a disposizione dei propri lavoratori macchinari e attrezzature conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
L’Art. 71 dello stesso decreto prescrive invece che il datore di lavoro aggiorni le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza.
Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte:
Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da personale competente.
I controlli giornalieri sono a carico dell’operatore, e devono evidenziare le parti critiche per la sicurezza del mezzo.
ECO Certificazioni, per dare la massima tutela ai propri clienti, svolge verifiche su macchinari e attrezzature, di qualsiasi anno anche per macchinari costruiti prima del 1996, ai sensi del D.Lgs. 81/08:
In questo modo si tutelano le aziende e i loro operatori da qualunque possibile grana legale, sollevandoli anche, per quel che riguarda i requisiti di idoneità, da eventuali responsabilità penali.
Inoltre una buona programmazione delle manutenzioni preserva in generale, da riparazioni urgenti e quindi costose e prolunga la “vita lavorativa” della macchina.