Bando INVITALIA: rimborsi alle aziende che acquistano DPI

Pubblicata il:11 Mag 2020

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Rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale

Il bando consente di ottenere il rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Si tratta di 50 milioni di euro messi a disposizione per l’attivazione del bando Invitalia: Impresa SIcura.

Chi può partecipare?

Può beneficiare del rimborso qualunque impresa italiana che alla data di presentazione della domanda sia:

    • Regolarmente costituita e iscritta come “attiva” nel Registro delle imprese
    • Con sede principale o secondaria sul territorio nazionale
    • Nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Quali sono i settori ammessi?

Il Bando non prevede limitazioni settoriali, fermo restando il possesso da parte dei soggetti beneficiari dei requisiti soggettivi previsti dallo stesso Bando (vedi precedente FAQ 1).

Quali sono le spese ammissibili al rimborso?

Sono ammissibili a rimborso le spese riferite all’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza previste dalla vigente normativa.

I DPI ammessi al rimborso sono esclusivamente quelli rientranti nelle categorie di cui all’elenco del punto 7.1 del bando, ovvero:

  1. mascherine filtranti, chirugiche, FFP1,FFP2 E FFP3;
  2. guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  3. dispositivi per protezione oculare;
  4. indumenti di protezione quali tute e/o camici;
  5. calzari e/o sovrascarpe;
  6. cuffie e/o copricapi;
  7. dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  8. detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Quando devono essere sostenute le spese oggetto del rimborso?

Ai fini dell’ammissibilità le spese devono far riferimento a fatture emesse dal fornitore tra la data del 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso.

Le spese inoltre devono non essere inferiori a € 500,00 e non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.

Le fatture oggetto di rimborso devono, inoltre, risultare pagate, alla data di trasmissione della domanda di rimborso. Il pagamento deve essere effettuato attraverso conti correnti intestati all’impresa, con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l’immediata riconducibilità alla relativa fattura.

A quanto ammonta il rimborso concedibile?

Il rimborso è concesso nella misura del 100% delle spese ammissibili nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di euro 150.000,00.

Quali sono i termini per la presentazione della domanda di rimborso?

L’iter per la trasmissione della domanda di rimborso prevede 3 FASI:

  1. FASE 1 – prenotazione del rimborso: procedura disponibile dal 11 maggio al 18 maggio 2020,dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì);
  2. FASE 2 – pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso: entro tre giorni dal termine finale per la prenotazione del rimborso, è pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1, ordinate in base all’ordine cronologico di invio della richiesta; il medesimo elenco individuerà, tenuto conto delle risorse disponibili, le imprese ammesse a presentare la domanda di rimborso, con le modalità previste nella Fase 3;
  3. FASE 3 – compilazione e istruttoria della domanda di rimborso: procedura riservata alle sole prenotazioni collocate in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda di rimborso, disponibile a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio ed fino alle ore 17.00 dell’11 giugno.

Quali sono le tempistiche per l’erogazione del rimborso?

Successivamente all’adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, l’Agenzia procede all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda di rimborso.

Ai fini del buon esito dell’accredito, si raccomanda alle imprese di indicare correttamente l’IBAN riferito al conto corrente prescelto per l’erogazione del rimborso.

Link utili

Le procedure informatiche per la FASE 1 e per la FASE 3 saranno rese disponibili nella pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura” nella sezione Emergenza COVID-19 del sito web dell’Agenzia.

Le istruzioni operative per la presentazione della prenotazione (FASE 1) sono pubblicate nella pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura” nella sezione Emergenza COVID-19 del sito web dell’Agenzia, almeno cinque giorni prima della data di apertura dello sportello informatico.

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