Pubblicata il:13 Nov 2019
In questo focus proviamo a dare risposte chiare e concrete ai principali dubbi su Industria 4.0 e iperammortamento.
Definiamo in breve da www.mise.gov.it
Il termine Industria 4.0 / Impresa 4.0 indica una tendenza dell’automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business e aumentare la produttività e la qualità produttiva degli impianti.
Possono goderne tutte le imprese italiane (con sede fiscale in Italia) di tutte le tipologie (Srl, SpA, Sas, Snc) e di tutti i settori economici, ad esclusione delle imprese che applicano il nuovo regime forfettario.
Proposto inizialmente a fine 2016, aveva l’obiettivo di incentivare gli investimenti delle aziende in tecnologie ed aumentarne la competitività ed aumentare la spesa delle aziende in ricerca, sviluppo ed innovazione. La legge attuativa è entrata in vigore per la prima volta nel 2017, poi prorogata nel 2018, 2019 e prorogata ancora nel 2020.
Per incentivare i nuovi investimenti privati in tecnologie, la legge di bilancio 2019 ha definito nuove aliquote differenziate per l’iperammortamento degli investimenti:
Facciamo un esempio:
Acquisto – dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019 – una macchina industriale nuova del costo di € 1.000.000 che risponde tutti i requisiti richiesti dalla Legge di bilancio, essa può essere imputata come costo dell’impresa per € 2.700.000 euro invece che € 1.000.000, con evidente e notevole vantaggio fiscale per l’impresa.
Infatti si arriva ad un ammortamento totale del 270% del costo del bene.
L’ammortamento del 140% per i beni immateriali è previsto SOLO per le aziende che investono anche in beni materiali che godono di iperammortamento del 270% o 200% o 150 %. La parte immateriale è iperammortizzabile anch’essa al 270% o 200% o 150 % solo se necessaria per fare funzionare i beni materiali. Ad esempio, se il software è embedded, e quindi acquistato insieme al bene, vale l’iperammortamento del 270% o 200% o 150 %.
Ove siano stati fatti investimenti per i quali sia già stato dato acconto di almeno il 20 % entro il 31 dicembre 2018, o siano stati acquisiti nel 2017 o 2018 ma non ancora attuata l’interconnessione, si applica la legge di bilancio 2018 con iperammortamento al 250%.
L’iperammortamento vale per beni nuovi acquistati, anche in leasing, dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019. Applicabile anche a beni consegnati, installati e messi in funzione fino al 31 dicembre 2020.
Condizione imprescindibile: deve essere stato emesso l’ordine e pagato un acconto – maggiore del 20% – entro il 31 dicembre 2019.
La macchina (ALMENO 2 SU 3):
L’impresa deve acquistare i beni, materiali o immateriali, dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019 oppure deve emettere l’ ordine e pagare un acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre 2019 e mettere in funzione il bene entro il 31 dicembre 2020.
Per beni del valore superiore a € 500.000 non è più sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’impresa, bensì occorre l’intervento di un ingegnere o perito industriale, iscritti all’albo professionale, che rilascia la perizia o un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato.
SÌ, sono cumulabili con:
La questione è complessa, inizialmente la posizione del SOLE 24 Ore era per il NO, ovvero è escluso il beneficio fiscale per chi acquista beni e poi li dà in uso ad altri, perché non si verifica mai il requisito di interconnessione per chi ha acquistato il bene.
Successivamente la circolare dell’AdE di marzo 2017, ha poi chiarito che:
“Si ricorda che sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante.
Si precisa, tuttavia, per questi ultimi soggetti, che il beneficio del super ammortamento spetta solo nell’ipotesi in cui l’attività di locazione operativa o di noleggio costituisca l’oggetto principale dell’attività. “
“DOMANDA – Nel caso di una “società di locazione operativa (noleggio a lungo termine) per beni informatici e industriali” che acquista un bene iperammortizzabile ricompreso nell’allegato A della legge di Bilancio 2017 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i 5+2 vincoli obbligatori? Dovranno essere soddisfatti internamente (cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore) oppure potranno essere soddisfatti anche esternamente (e cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell’utilizzatore finale)?
RISPOSTA – Coerentemente con quanto riportato dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017, il noleggiante è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli. La circolare non distingue se l’obbligo debba essere soddisfatto internamente o esternamente, pertanto entrambe le opzioni sono ritenute valide. È necessario tuttavia che i due casi siano mutuamente esclusivi. Inoltre, qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento presso un cliente, il diritto all’agevolazione sarà proporzionale al periodo di durata del noleggio.”