Impresa 4.0 nel Settore Sanitario

Pubblicata il:29 Apr 2019

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Applicazione dell’iper ammortamento al settore sanitario

Il 1 marzo 2019 è stata pubblicata la circolare n. 48160 che fornisce chiarimenti in materia di applicazione della disciplina dell’iper ammortamento al settore sanitario attraverso una ricognizione, non esaustiva, delle apparecchiature e di altri beni riconducibili al concetto di “sanità 4.0” e non espressamente considerati negli esempi svolti nella circolare Agenzia delle Entrate – Ministero dello sviluppo economico n. 4/E del 30 marzo 2017 e nei successivi documenti di prassi.

Le tipologie di beni

In sintesi, le tipologie di beni, materiali e immateriali, prese in esame dalla circolare sono:

  • Apparecchiature per la diagnostica per immagini: tutte le apparecchiature per la c.d. medical imaging – vale a dire, l’insieme delle tecniche e dei processi che concorrono alla creazione di immagini del corpo umano con finalità diagnostiche – e che si differenziano tra loro, principalmente, in ragione del tipo di sorgente di energia utilizzata per l’esecuzione del processo di indagine
  • Apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia: le apparecchiature sanitarie volte al trattamento delle cellule tumorali
  • Robot: le diverse tipologie di robot e sistemi robotizzati impiegati nel settore medicale per scopi interventistici, terapeutici e riabilitativi
  • Sistemi automatizzati da laboratorio: o i sistemi completi e automatizzati per il trattamento di campioni biologici per indagini microbiologiche

Naturalmente i beni in questione risultano nativamente dotati di componenti software indispensabili allo svolgimento delle funzioni a cui gli stessi sono preposti. Al riguardo, come già chiarito nella richiamata circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, nel caso in cui il software sia integrato (“embedded”) in un bene materiale dell’allegato A e venga quindi acquistato unitamente allo stesso, non si deve operare una distinzione tra componente materiale e componente immateriale

Con la pubblicazione di questo nuovo documento di prassi, viene dunque confermata la possibilità di accedere all’agevolazione per le imprese operanti nel settore sanitario e vengono fornite indicazioni sia in merito alla corretta classificazione nell’ambito degli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 dei beni oggetto di trattazione, e sia per quanto concerne la corretta distinzione tra componente materiale e immateriale degli investimenti in tale settore.

ECO Certificazioni, in qualità di Organismo di Certificazione, redige:

  • La Relazione Tecnica che, tra gli elementi più significativi, contiene l’analisi del sistema d’interconnessione e la conformità ai requisiti di sicurezza del bene necessaria per i beni con valore superiore a € 500.000 ed utile da predisporre per i beni con valore inferiore a € 500.000.
  • L’Attestato di Conformità, che rappresenta il documento ufficiale e conferma la rispondenza del bene ai requisiti di legge, tutela la proprietà intellettuale e la riservatezza dell’utilizzato­re del bene, nonché di terze parti coinvolte, e potrà essere esibita su richiesta degli organi di controllo.

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