DPR 162/99 Verifiche Impianti Ascensore

DPR 162/99 VERIFICHE IMPIANTI ASCENSORE

Gli ascensori rappresentano una parte fondamentale della nostra quotidianità semplificando gli spostamenti in verticale all’interno di edifici pubblici e privati e molti di noi, sia a casa che sul lavoro, ne usufruiscono dando quasi per scontato il loro ruolo. Risulta quindi essenziale che ne vengano assicurate le condizioni di sicurezza e funzionamento per tutto il ciclo di vita dell’impianto stesso.

Il DPR 162 del 30 Aprile 1999 e s.m.i., definito il “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 2014/33/UE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”, si occupa di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell’ascensore. Da un lato, riporta i requisiti essenziali di sicurezza e le modalità di valutazione della conformità del prodotto prima che esso possa essere commercializzato. Dall’altro, prescrive e regola le attività di manutenzione e di verifica periodica che assicurano la corretta conservazione della funzionalità dell’impianto.

Destinatari dell’obbligo e rispetto della Legislazione vigente

Secondo il D.P.R. 162 del 30.04.1999 e s.m.i. (decreto di recepimento della Direttiva Ascensori 2014/33/UE), i principali obblighi legislativi relativi alla sicurezza degli ascensori, a cui il Proprietario o Legale rappresentante dell’edificio devono e adempiere sono:

  • Messa in esercizio dell’ascensore (art.12): il Proprietario/Legale rappresentante deve comunicare la messa in esercizio al comune competente entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità per poter ottenere un numero di matricola;
  • Incaricare un Organismo Autorizzato (art.13) allo svolgimento delle verifiche periodiche biennali affinché sia assicurato nel tempo che: tutte le parti dalle quali dipende la sicurezza dell’impianto siano in condizioni di efficienza; i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente; si sia ottemperato ad eventuali rilievi delle precedenti verifiche;
  • Richiedere ad un Organismo Autorizzato (art.14) la verifica straordinaria dell’impianto a seguito di modifiche costruttive importanti, di una precedente verifica con esito negativo o di incidente.
  • Affidare ed assicurare la regolare manutenzione all’impianto ad una ditta abilitata (art.15): la manutenzione preventiva, nel rispetto delle istruzioni dell’installatore, consente di affrontare piccoli malfunzionamenti prima che possano compromettere l’intero sistema, garantendo la continuità del servizio e riducendo al minimo gli inconvenienti per gli utenti.
  • Mettere a disposizione del verificatore il libretto dell’impianto in fase di controllo (art. 16) completo di tutte le annotazioni relative alle manutenzioni, modifiche e verifiche eseguite.

ECO Certificazioni è Organismo Notificato n. 0714 ai sensi del D. PR 162/99 e s.m.i. per le valutazioni di conformità (collaudi) di cui all’allegato V e VIII della direttiva 2014/33/UE dei nuovi ascensori, Organismo di Ispezione accreditato per le verifiche periodiche e straordinarie e per le attività di certificazione degli impianti ascensore ai fini dell’accordo preventivo per gli spazi di rifugio ridotti in testata e/o fossa.

Conclusioni

La sicurezza degli utenti e degli addetti nell’utilizzo degli ascensori è di primaria importanza. Le verifiche periodiche costituiscono lo strumento tecnico-legislativo essenziale per individuare tempestivamente eventuali problemi o segni di usura, con particolare attenzione agli organi di azionamento, ai comandi e ai dispositivi di sicurezza: l’obiettivo è di accertare la corretta esecuzione della manutenzione preventiva, fondamentale per il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza, nonché ad assicurare, per gli ascensori più datati, il loro progressivo miglioramento in termini di standard sicurezza (come stabilito dalle norme tecniche di settore) in occasione delle modifiche costruttive.

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