Direttiva Ascensori 2014/33/UE

In seguito al recepimento della Direttiva 2014/33/UE, la marcatura CE rappresenta un requisito fondamentale ed obbligatorio per la commercializzazione e la messa in servizio degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza. Secondo la direttiva i costruttori – installatori sono “responsabili della progettazione, fabbricazione ed installazione” degli ascensori e dei loro componenti. Spetta a loro dichiararne la conformità e apporre la marcatura CE.
Prima della messa in servizio ogni impianto ascensore deve essere sottoposto alla valutazione di conformità ai requisiti della Direttiva Ascensori 2014/33/UE.

La Marcatura CE secondo la Direttiva 2014/33/UE rappresenta un requisito obbligatorio per l’immissione sul mercato comunitario e la messa in servizio di nuovi ascensori.

Secondo la Direttiva, gli installatori sono responsabili della progettazione, fabbricazione ed installazione degli ascensori: spetta all’installatore dichiarare la conformità dell’impianto, seguendo una delle procedure previste dalla direttiva, e apporre la Marcatura CE.

Campo di applicazione della Direttiva Ascensori 2014/33/UE

La direttiva 2014/33/UE si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto:

a) di persone;
b) di persone e cose;
c) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico.

Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell’allegato III utilizzati negli ascensori di cui al primo comma.

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:

a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
b) gli ascensori da cantiere;
c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
j) i treni a cremagliera;
k) le scale mobili e i marciapiedi mobili.

Intervento dell’Organismo notificato

I costruttori e/o installatori si avvalgono, nelle varie fasi della loro attività, degli organismi notificati, il cui compito è verificare ed attestare i prodotti e gli impianti, affinché si possa dichiararne la conformità CE.

ECO Certificazioni S.p.A. opera quale Organismo Notificato n° 0714 per la valutazione della conformità degli Ascensori secondo le seguenti procedure indicate dalla Direttiva:

– Allegato V “Esame Finale”

– Allegato VIII “Verifica dell’unità”

– Attività di Certificazione degli impianti ascensore

L’emissione dell’attestato è subordinata quindi alla completezza e correttezza del fascicolo, documentata da un rapporto di verifica e alla rispondenza del prodotto/sistema alla documentazione valutata.

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