La Direttiva PED 2014/68/UE si applica a recipienti, tubazioni, accessori a pressione, accessori di sicurezza e insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
Le attrezzature a pressione, che rientrano nel campo di applicazione, devono soddisfare i requisiti essenziali definiti nell’Allegato I della Direttiva PED.
Al momento dell’immissione sul mercato, il fabbricante deve apporre la marcatura CE e rilasciare la dichiarazione di conformità.
La Direttiva PED identifica come responsabile della costruzione il fabbricante, con l’intervento dell’Organismo Notificato per la valutazione di conformità nei casi previsti.
La Direttiva PED riguarda solo l’immissione sul mercato comunitario delle attrezzature a pressione, ma non dà indicazioni in merito ai requisiti relativi all’esercizio e manutenzione delle stesse, che sono definiti dai regolamenti nazionali.
In Italia la norma è stata recepita con il Decreto Legislativo n° 26/2016. Fino al 30 maggio 2002 è stato possibile continuare ad applicare la precedente normativa italiana.
Tutte le installazioni degli impianti a pressione assoggettati alla direttiva PED devono essere comunicate all’INAIL.
La normativa ha introdotto il concetto di Organismo Notificato (assente nelle normative precedenti sul settore degli apparecchi a pressione) quale ente certificatore per le attività di costruzione delle apparecchiature a pressione.
La nomenclatura è, inoltre, corredata di indicazioni specifiche come “attrezzature a pressione”, intendendo ogni parte soggetta a una pressione interna (tubazioni, apparecchi a pressione, etc), accessori a pressione ed accessori di sicurezza, cioè mezzi volti a limitare la pressione in determinate circostanze.
La Direttiva 2014/68/UE identifica come responsabile unico del processo produttivo il fabbricante, coadiuvato per alcune attività dall’Organismo Notificato. Infine, la norma contiene la previsione di una procedura dedicata per i fabbricanti che operano in sistema di gestione qualità.
Rientrano nelle apparecchiature in pressione soggette alla PED le seguenti singole attrezzature e insiemi da queste composti:
La Direttiva PED richiede ai fabbricanti di identificare il livello di pericolosità dell’apparecchiatura costruita; esso è legato al concetto di energia immagazzinata nell’apparecchiatura.
L’energia immagazzinata è valutata sulla base dei seguenti parametri:
In base all’Allegato II della Direttiva, in funzione della tipologia dell’attrezzatura in pressione (tubazione, recipiente, accessori), del gruppo di appartenenza del fluido (fluido pericoloso o non), dello stato fisico del fluido (gas, liquido) e del risultato del calcolo PS x V, nel caso di recipienti, e PS x DN, nel caso di tubazioni, esistono 9 tabelle attraverso le quali è possibile definire la categoria di rischio (I, II, III, IV) del componente, dell’attrezzatura o dell’insieme.
L’art. 1 del D.Lgs n.93/2000 riporta il campo di applicazione del D.Lgs.; il comma 3 elenca le attrezzature in pressione escluse dal campo di applicazione della PED; tra queste alla lett. a):
Da quanto sopra si evince che nel caso ad esempio di una condotta premente di un acquedotto, le tubazioni e apparecchiature interne all’impianto di sollevamento sono soggette a PED.
ECO Certificazioni S.p.A. opera quale Organismo Notificato nr. 0714 per la valutazione della conformità delle Attrezzature a pressione secondo le seguenti procedure indicate dalla direttiva PED 2014/68/UE:
Su richiesta, ECO esegue la verifica di efficienza dei dispositivi di sicurezza come previsto dall’art. 5 comma D, D.M. n. 329 del 01/12/2004, in fase di collaudo, che esime l’utilizzatore dalla richiesta di verifica di messa in servizio da parte di INAIL.
ECO Certificazioni S.p.A. opera quale Organismo Notificato n° 0714 per la valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2014/68/UE sulle Attrezzature a pressione (PED).